| Agenti e Repubblica di San MarinoNell’ambito 
      della disciplina IVA la prestazione di servizi resa in Italia da un agente 
      di commercio a favore di un operatore domiciliato nella Repubblica di San 
      Marino è da considerarsi non imponibile ai sensi del combinato disposto 
      dell’art. 72, co. 2 e dell’art. 9, co. 1, n. 7), D.P.R. 633/1972. Ne 
      consegue che al fattura emessa (esente dall’imposta di bollo) deve recare 
      la dicitura “operazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 9, 
      co. 1, n. 7), D.P.R. 633/1972”. Al riguardo si ritiene opportuno 
      sottolineare che l’effettuazione di tale prestazione consente la 
      detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni 
      nell’esercizio d’impresa. Inoltre, è da tenere presente che entro il 
      limite delle provvigioni fatturate nell’anno precedente con il regime di 
      “non imponibilità” e a condizione che queste siano superiori al 10% del 
      volume d’affari, l’agente di commercio può effettuare acquisti in 
      sospensione dal pagamento dell’IVA, compresi quelli relativi a beni 
      strumentali, ma con la sola esclusione di quelli aventi ad oggetto 
      immobili ed aree edificabili. Va, quindi, evidenziato che la Repubblica di 
      San Marino non ha stipulato finora convenzioni internazionali per evitare 
      le doppie imposizioni e secondo la normativa fiscale vigente nella 
      Repubblica medesima gli operatori sammarinesi esercenti attività d’impresa 
      e di lavoro autonomo, quando corrispondono a soggetti residenti all’estero 
      provvigioni per prestazioni di agenzia e di rappresentanza, devono 
      operare, nella veste di sostituti d’imposta, una ritenuta, a titolo 
      d’imposta, nella misura del 3%. In questo caso, secondo la normativa 
      italiana, l’agente di commercio ha la possibilità di recuperare come 
      credito d’imposta la ritenuta del 3% subita a San Marino a titolo 
      definitivo. Ciò puntualizzato, è da evidenziare che in fattura va esposta 
      la ritenuta a titolo d’imposta pari al 3%, calcolata sulle 
      provvigioni.
                  
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