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Promotore finanziario

Il corretto inquadramento da seguire nel caso di promotore finanziario ed assicuratore è il seguente:

  • ai fini IVA, le prestazioni di intermediazione (rese sia nell’ambito assicurativo che in quello finanziario) devono essere considerate operazioni esenti a norma dell’articolo 10, comma 1, n. 1, n. 2 e n. 9 del D.P.R. 633/72;

  • per le ritenute d’acconto, occorre fare riferimento, sia per le intermediazioni assicurative sia per quelle finanziarie, alle disposizioni contenute nell’articolo 25-bis, commi 1 e 2, del D.P.R. 600/73: “I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
    L’aliquota della ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. La ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare indicate nel comma 1. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni”.

  • il codice di attività è il 67130, corrispondente a “attività ausiliarie della intermediazione finanziaria n.c.a.”;

  • l’attività non occasionale di procacciatore di affari è una delle attività che la Legge 160/75 considera tra quelle soggette all’iscrizione alla gestione commercianti presso l’INPS.

  • La risposta all'Interpello del Ministero del Lavoro del 24.10.2005 protcollo n. 12056 e la nota Enasarco del 21.07.2005 stabiliscono che i promotori finanziari devono iscriversi alla Fondazione Enasarco e versare i relativi contributi.

 

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