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  Normativa Agenti 
 
 
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        Il contratto di agenziaADEGUAMENTO 
      DELLA DISCIPLINA RELATIVA AGLI AGENTI COMMERCIALI 
      INDIPENDENTI
 Nella Gazzetta Ufficiale N. 65 del 19/3/99 è 
      stato pubblicato il decreto legislativo 15/2/99 N. 65 che adegua la 
      disciplina della attività degli Agenti di commercio alla direttiva 86/653 
      CEE. Il provvedimento in questione si era reso necessario a causa delle 
      obiezioni sollevate dall’Unione Europea al modo in cui il Governo italiano 
      aveva recepito la direttiva 86/656 CEE. In pratica il Decreto legislativo 
      65/99 integra il precedente Decreto Legislativo 303/91, apportando 
      significative modificazioni alle norme civilistiche inerenti il Contratto 
      di Agenzia. Sono modificati di conseguenza gli art. 1742 (forma scritta 
      del contratto), 1746 (attività di reporting verso la mandante), 1748 
      (diritti alla provvigione), 1749 (obblighi di informazione del 
      preponente), 1751 (indennità per cessazione del rapporto). Pubblichiamo la 
      versione aggiornata degli art. 1742 - 1753 del codice civile (Capo x del 
      “Contratto di agenzia”), come risulta a seguito delle recenti modifiche 
      apportate dal Decreto legislativo 15 Febbraio 1999, N. 65 “Adeguamento 
      della disciplina relativa agli Agenti commerciali indipendenti, in 
      ulteriore attuazione della direttiva 86/653 CEE del Consiglio del 18 
      dicembre 1986”. Gli articoli modificati, sono l’art. 1742 (obbligo della 
      forma scritta del contratto), l’art. 1746 (obblighi dell’agente), l’art. 
      1748 (diritti sulla provvigione), l’art. 1749 (obblighi del preponente), 
      l’art. 1751 (indennità dovuta anche in caso di morte 
      dell’Agente).
 
 Art. 1742 nozione
 Col contratto 
      di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per 
      conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una 
      zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna 
      parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa 
      sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole 
      aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
 
 Art. 1743 
      diritto di esclusiva
 Il preponente non può valersi 
      contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di 
      attività, nè l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa 
      zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra 
      loro.
 
 Art. 1744 riscossioni
 L’agente non ha 
      facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è 
      stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale 
      autorizzazione.
 
 Art. 1745 rappresentanza 
      dell’Agente
 Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del 
      contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle 
      inadempienze contattuali sono validamente fatti all’agente. L’agente può 
      chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e 
      presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti 
      spettanti a quest’ultimo.
 
 Art. 1746 obblighi 
      dell’Agente
 Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve 
      tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In 
      particolare deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle 
      istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le 
      condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione 
      utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E’ nullo ogni patto 
      contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al 
      commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di 
      agenzia.
 
 Art. 1747 impedimento 
      dell’Agente
 L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico 
      affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è 
      obbligato al risarcimento del danno.
 
 Art. 1748 diritti 
      dell’agente ed obblighi del preponente
 Per tutti gli affari 
      conclusi durante il contratto, l’agente ha diritto alla provvigione quando 
      l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La 
      provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con 
      terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari 
      dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di 
      clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. 
      L’Agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di 
      scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o 
      all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine 
      ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da 
      ridurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la 
      provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche 
      circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti 
      intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta 
      all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o 
      avrebbe potuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con 
      il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente 
      al momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto 
      eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la 
      prestazione a suo carico. Se in preponente e il terzo si accordano per non 
      dare in tutto o in parte esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per 
      la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata 
      dagli usi o in mancanza, dal giudice secondo equità. L’agente è tenuto a 
      restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in 
      cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà 
      esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più 
      sfavorevole all’agente. L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di 
      agenzia.
 
 Art. 1449 obblighi del preponente
 In 
      preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. 
      Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria 
      relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni 
      necessarie all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire 
      l’agente, entro un termine ragionevole, non appena prevede che il volume 
      delle operazioni commerciali sia notevolmente inferiore a quello che 
      l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre 
      informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del 
      rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Il 
      preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute 
      al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso 
      del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi 
      essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle 
      provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono 
      essere effettivamente pagate all’agente. L’agente ha diritto di esigere 
      che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare 
      l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei 
      libri contabili. E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni del 
      presente articolo.
 
 Art. 1750 durata del contratto o 
      recesso
 Il contratto di agenzia a tempo determinato che 
      continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del 
      termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto 
      di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal 
      contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito. 
      Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per 
      il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno 
      iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il 
      quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto 
      anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini 
      di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un 
      termine inferiore a quello posto a carico dell’agente. Salvo diverso 
      accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere 
      con l’ultimo giorno del mese del calendario.
 
 Art. 1751 
      indennità in caso di cessazione del rapporto
 All’atto della 
      cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente 
      una indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
 - l’agente abbia 
      procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli 
      affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali 
      vantaggi derivanti dagli affari con i clienti esistenti e il preponente 
      riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali 
      clienti;
 - il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di 
      tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che 
      l’agente perde e che risultano dagli affari con tali 
      clienti.
 L’indennità non è dovuta:
 - quando il preponente risolve il 
      contratto per una inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua 
      gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
 - 
      quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia 
      giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze 
      attribuibili all’agente, quali l’età, infermità o malattia, per le quali 
      non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione 
      dell’attività;
 - quando, ai sensi di un accordo con il preponente, 
      l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del 
      contratto di agenzia.
 L’importo dell’indennità non può superare una 
      cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media 
      annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni 
      e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo 
      in questione. La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente 
      del diritto all’eventuale risarcimento dei danni. L’agente decade dal 
      diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un 
      anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente 
      l’intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al 
      presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente. L’indennità 
      è dovuta anche se il rapporto cessa per morte 
      dell’agente.
 
 Art. 1751 bis patto di non 
      concorrenza
 Il patto che limita la concorrenza da parte 
      dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. 
      Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni e 
      servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua 
      durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del 
      contratto.
 
 Art. Agente con rappresentanza
 Le 
      disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui 
      all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione 
      dei contratti.
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