| Mandati d'agenzia validi senza ruoloCon la sentenza del 13 luglio 2000, n. 456, la Corte di 
      Giustizia delle Comunità Europee affronta nuovamente la questione del 
      contrasto tra la Direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 86/653/Cee, 
      e la disciplina nazionale sull’obbligo per gli agenti di commercio di 
      iscriversi al Ruolo tenuto dalle Camere di Commercio (articoli 2 e 9 della 
      legge 204/85).
 Il caso esaminato dalla Corte riguardava una 
      controversia pendente innanzi il Pretore di Brescia in cui a un agente, 
      non iscritto al Ruolo, era stato rifiutato il pagamento della provvigione 
      a causa della nullità del contratto di agenzia per omessa iscrizione al 
      Ruolo degli Agenti di commercio.
 Su rinvio del pretore, in base 
      all’articolo 177 del Trattato Ce, la Corte di Giustizia ha precisato 
      innanzitutto che le leggi nazionali non possono stabilire la nullità dei 
      contratti di agenzia stipulati con agenti non iscritti al Ruolo 
      (confermando un precedente orientamento, si veda Corte di Giustizia 30 
      aprile 1998, causa C-215/97, Bellone). La Corte ha inoltre chiarito che il 
      giudice italiano è tenuto ad applicare il diritto interno conformemente 
      alla direttiva europea.
 Vero è che se manca un’idonea trasposizione 
      nell’ordinamento nazionale, una direttiva comunitaria non può di per sé 
      creare obblighi a carico dei singoli. Tuttavia, per principio generale, i 
      giudici nazionali sono obbligati ad interpretare le norme interne 
      conformemente alla direttiva.
 
 Secondo un attuale e consolidato 
      orientamento della Cassazione (18 maggio 1999, n. 4817), l’inosservanza 
      dell’obbligo di iscrizione al Ruolo degli agenti di commercio, ex legge 
      204/85, non comporta più nel diritto nazionale la nullità del contratto di 
      agenzia. Infatti, venendo meno il divieto di esercizio per gli agenti non 
      iscritti, viene meno la causa di nullità dei contratti con agenti non 
      iscritti ex articolo 1418 del Codice Civile.
 Di conseguenza, il 
      contrasto tra la legge nazionale e la direttiva va superato disapplicando 
      la norma interna incompatibile. Questa soluzione, ormai accolta dal nuovo 
      indirizzo giurisprudenziale, afferma che la direttiva ha efficacia diretta 
      rispetto alla norma che vieta agli agenti di commercio di esercitare 
      l’attività senza l’iscrizione al Ruolo.
 E’ valido, dunque, il contratto 
      di agenzia stipulato con un agente non iscritto al Ruolo tenuto dalle 
      Camere di commercio. Infatti la direttiva 86/653/Ce, incompatibile con la 
      normativa nazionale che subordina la validità del contratto di agenzia 
      all’iscrizione dell’agente, impone al giudice nazionale di applicare le 
      disposizioni di diritto interno interpretandole conformemente alla 
      direttiva.
 
 IL 
      PARADOSSO DELL’ISCRIZIONE AL RUOLO L’atteggiamento assunto da varie Camere di Commercio è la 
      conseguenza del permanere delle disposizioni della Legge 204/1985 dopo le 
      pronunce della Corte di Giustizia, e anche della nostra Cassazione. In 
      effetti, la norma presa a riferimento - e ritenuta inapplicabile dalla 
      Cassazione stessa per contrasto con la direttiva CEE - è l’articolo 9, che 
      riguarda le conseguenze della mancata iscrizione, mentre non è mai stata 
      affrontata direttamente la questione della legittimità degli articoli da 2 
      (che, pure, era stato portato all’esame della Corte di Giustizia) a 8, che 
      disciplinano l’iscrizione stessa e i requisiti per ottenerla. Si è venuta 
      così a determinare una situazione paradossale: chi non è iscritto nel 
      Ruolo può qualificarsi agente e stipulare un valido contratto di agenzia, 
      ma non può iscriversi come tale nel Registro delle Imprese se non è 
      iscritto nel Ruolo (il che presuppone anche il possesso di specifici 
      requisiti). Solo l’intervento del legislatore potrà sbloccare questa 
      situazione. Il soggetto non iscritto nel Ruolo può comunque usufruire dei 
      benefici fiscali previsti per gli agenti in quanto essi non sono mai stati 
      subordinati a tale iscrizione.   << Normativa 
      agenti fonte quivenditori |